devono essere equiparate ad atti interruttivi della prescrizione; - che la decisione impugnata, che ha respinto in quanto infondata l’eccezione di prescrizione del credito fiscale sollevata dall’ escussa, deve pertanto essere confermata; - che in applicazione dell’art. 313 bis CPC si giustifica di decidere la presente fattispecie senza notificare l’atto ricorsuale alla controparte per eventuali osservazioni Per i quali motivi, richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la vigente TarLEF dichiara: 1. Il ricorso per cassazione 21 marzo 1995 di __________ è respinto. 2. Le spese del presente giudizio, per complessivi fr. 60.- sono poste a carico della ricorrente. 3.