che a norma dell’art. 158 cpv. 2 vLT costituiscono atti interruttivi della prescrizione gli atti ufficiali intesi all’accertamento o all’ esazione del credito fiscale comunicati al contribuente, così come ogni riconoscimento esplicito del debito fiscale da parte del contribuente medesimo; - che dottrina e giurisprudenza assimilano ad un atto interruttivo della prescrizione ogni mezzo di cui si avvale il creditore per ottenere l’ossequio della pretesa senza riguardo alla forma (CCC 21 ottobre 1992 in re G./Comune di L.; DTF 93 I 673, 101 Ia 21, 107 Ib 203; Rhinow/Krähenmann, Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, 1990, pag. 99);