1 LEF quando il credito sia fondato su una sentenza esecutiva, l’opposizione è rigettata a meno che l’opponente non provi con documenti che il debito è stato estinto dopo la sentenza, che è stato prorogato il termine per il pagamento oppure che è prescritto: su quest’ultima eccezione di prescrizione l’escussa ha fondato la propria opposizione; - che secondo l’art. 231 cpv. 1 vLT i crediti fiscali si prescrivono dopo 5 anni dal momento in cui la tassazione è cresciuta in giudicato: per la sospensione e l’interruzione della prescrizione tornano applicabili i principi sanciti dall’art. 158 cpv. 2 e 3 vLT al quale fa esplicito rinvio l’art. 231 cpv. 2 vLT; - che a norma dell’art. 158 cpv.