che l’art. 222 della v LT sancisce il principio secondo cui le tassazioni e le altre decisioni delle autorità fiscali, cresciute in giudicato, sono parificate a sentenze esecutive ai sensi dell’art. 80 LEF, ragione per la quale la notifica di tassazione 23 settembre 1988 relativa all’imposta cantonale 1987-88 regolarmente intimata alla ricorrente e cresciuta in giudicato, costituisce valido titolo esecutivo; - che per l’art. 81 cpv. 1 LEF quando il credito sia fondato su una sentenza esecutiva, l’opposizione è rigettata a meno che l’opponente non provi con documenti che il debito è stato estinto dopo la sentenza, che è stato prorogato il termine per il pagamento oppure che è prescritto: