{"Signatur": "TI_TRAC_005", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1995-04-04", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_005_16-1995-66_1995-04-04.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=10536&nX40_KEY=4711564&nTrefferzeile=36&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "84d0990ab92c8076138ed0ed28b7a420"}, "Scrapedate": "2026-02-09", "Num": ["16.1995.66"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile 04.04.1995 16.1995.66"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La Camera di cassazione civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La Camera di cassazione civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2193", "Zeit UTC": "09.02.2026 23:54:35", "Checksum": "c47d00ffcf12cdb7f981b200c3048517", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile 04.04.1995 16.1995.66\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n\n- che quindi le decisioni 21 maggio 1991 e 22 marzo 1994 del Consiglio di Stato, con le quali l’autorità amministrativa ha respinto le domande di condono formulate da __________ manifestando in modo univoco la volontà dello __________ di non voler rinunciare al proprio credito e quindi di persistere nella propria intenzione di procedere all’incasso della pretesa (art. 158 cpv. 2 vLT); devono essere equiparate ad atti interruttivi della prescrizione;\n- che la decisione impugnata, che ha respinto in quanto infondata l’eccezione di prescrizione del credito fiscale sollevata dall’ escussa, deve pertanto essere confermata;\n- che in applicazione dell’art. 313 bis CPC si giustifica di decidere la presente fattispecie senza notificare l’atto ricorsuale alla controparte per eventuali osservazioni\nPer i quali motivi,\nrichiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la vigente TarLEF\ndichiara:\n1. Il ricorso per cassazione 21 marzo 1995 di __________ è respinto.\n2. Le spese del presente giudizio, per complessivi fr. 60.- sono poste a carico della ricorrente.\n3. Intimazione a:\n- __________\nComunicazione alla Pretura del distretto di Vallemaggia\nPer la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello\nIl presidente La segretaria"}