{"Signatur": "TI_TRAC_005", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1995-04-04", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_005_16-1995-66_1995-04-04.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=10536&nX40_KEY=4933428&nTrefferzeile=40&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "84d0990ab92c8076138ed0ed28b7a420"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["16.1995.66"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile 04.04.1995 16.1995.66"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La Camera di cassazione civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La Camera di cassazione civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 00:59:42", "Checksum": "a047cc9db1ee38ab00d90c9b0ed1a372", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile 04.04.1995 16.1995.66\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n\n- che dottrina e giurisprudenza assimilano ad un atto interruttivo della prescrizione ogni mezzo di cui si avvale il creditore per ottenere l’ossequio della pretesa senza riguardo alla forma (CCC 21 ottobre 1992 in re G./Comune di L.; DTF 93 I 673, 101 Ia 21, 107 Ib 203; Rhinow/Krähenmann, Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, 1990, pag. 99);\n- che quindi le decisioni 21 maggio 1991 e 22 marzo 1994 del Consiglio di Stato, con le quali l’autorità amministrativa ha respinto le domande di condono formulate da __________ manifestando in modo univoco la volontà dello __________ di non voler rinunciare al proprio credito e quindi di persistere nella propria intenzione di procedere all’incasso della pretesa (art. 158 cpv. 2 vLT); devono essere equiparate ad atti interruttivi della prescrizione;\n- che la decisione impugnata, che ha respinto in quanto infondata l’eccezione di prescrizione del credito fiscale sollevata dall’ escussa, deve pertanto essere confermata;\n- che in applicazione dell’art. 313 bis CPC si giustifica di decidere la presente fattispecie senza notificare l’atto ricorsuale alla controparte per eventuali osservazioni\nPer i quali motivi,\nrichiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la vigente TarLEF\ndichiara:\n1. Il ricorso per cassazione 21 marzo 1995 di __________ è respinto.\n2. Le spese del presente giudizio, per complessivi fr. 60.- sono poste a carico della ricorrente.\n3. Intimazione a:\n- __________\nComunicazione alla Pretura del distretto di Vallemaggia\nPer la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello\nIl presidente La segretaria"}