È vero che il giudice gode di potere d’apprezzamento, ma limitatamente alla valutazione delle prove (art. 90 CPC) e rendendone conto nelle motivazioni (Cocchi/Trezzini, CPC annotato, art. 90, n. 12). Questo tipo di apprezzamento non può essere confuso con l’esenzione dall’esporre per quale ragione decisiva il giudice si è determinato in un certo modo; sentenze prive di motivazione in tal senso sono nulle in virtù dell’art. 285 cpv. 2 CPC (Cocchi/Trezzini, op. cit., art. 285, n. 2 e n. 9). 7. Per questi motivi e non per quelli addotti dal ricorrente il ricorso dev’essere accolto.