Sennonché è impossibile trovare nelle motivazioni di sentenza alcuna giustificazione della pronuncia: il primo giudice non ha ammesso in compensazione le contropretese del convenuto, ha ammesso l’esistenza di un rapporto contrattuale fra le parti, ha constatato che l’istante deve perciò essere adeguatamente compensato, per poi concludere “secondo il suo libero apprezzamento e con pieno convincimento” che il credito dovesse essere ridotto a fr. 100.--. È vero che il giudice gode di potere d’apprezzamento, ma limitatamente alla valutazione delle prove (art. 90 CPC) e rendendone conto nelle motivazioni (Cocchi/Trezzini, CPC annotato, art. 90, n. 12).