La doglianza del ricorrente su una pretesa violazione del diritto di essere sentito in relazione al rifiuto di un mezzo di prova che non risulta essere stato richiesto, non configura gli estremi del rimedio della cassazione di cui all’art. 327 lett. e CPC (Cocchi/ Trezzini, CPC, ad art. 327, n. 7 e 11); la censura come tale non può quindi essere accolta e neppure risulta dall’incarto che il ricorrente sia stato limitato in altro modo nei suoi diritti processuali. 6. Giusta l’art. 327 lett.