e CPC, ossia la violazione del diritto di essere sentito con partico-lare riferimento alla mancata assunzione della documentazione che l’insorgente sostiene di aver presentato al giudice in sede di contraddittorio, occorre rilevare che dal verbale di udienza, regolarmente sottoscritto dal ricorrente, non risulta nulla in merito nè riguardo all’eventuale rifiuto del giudice di assumerla agli atti. La doglianza del ricorrente su una pretesa violazione del diritto di essere sentito in relazione al rifiuto di un mezzo di prova che non risulta essere stato richiesto, non configura gli estremi del rimedio della cassazione di cui all’art. 327 lett.