b CPC vieta infatti alle parti di addurre in questa sede nuovi fatti, prove o eccezioni. 5. Per quanto attiene al titolo di cassazione di cui all’art. 327 lett. e CPC, ossia la violazione del diritto di essere sentito con partico-lare riferimento alla mancata assunzione della documentazione che l’insorgente sostiene di aver presentato al giudice in sede di contraddittorio, occorre rilevare che dal verbale di udienza, regolarmente sottoscritto dal ricorrente, non risulta nulla in merito nè riguardo all’eventuale rifiuto del giudice di assumerla agli atti.