Rimprovera inoltre al primo giudice di aver erroneamente concluso alla fondatezza della pretesa di parte istante nonostante questa non sia stata comprovata se non con la produzione della sola fattura. Al ricorso la controparte non ha presentato osservazioni. 4. Preliminarmente si osserva che la documentazione prodotta con il ricorso deve essere estromessa dall’incarto così come non possono essere esaminati i fatti proposti per la prima volta in sede ricorsuale, in merito al criterio utilizzato per la ripartizione della spesa non operata in funzione delle quote di comproprietà. L’art. 321 cpv. 1 lett. b CPC vieta infatti alle parti di addurre in questa sede nuovi fatti, prove o eccezioni.