{"Signatur": "TI_TRAC_005", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1995-11-27", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_005_16-1995-65_1995-11-27.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=10534&nX40_KEY=4711554&nTrefferzeile=83&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "56e7430d28389cde49ae4fc00b22e6c7"}, "Scrapedate": "2026-02-09", "Num": ["16.1995.65"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile 27.11.1995 16.1995.65"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La Camera di cassazione civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La Camera di cassazione civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2193", "Zeit UTC": "09.02.2026 23:32:02", "Checksum": "00cd44f448fee063faba152eb8269b10", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile 27.11.1995 16.1995.65\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n\nIl ricorrente ha contestato già in prima sede l’ammontare della fattura, sostenendo che l’operato dell’istante varrebbe non più di fr. 1’000.--.\nMalgrado questa chiara presa di posizione né l’istante, né il giudice hanno ritenuto di verificare l’adeguatezza della notula.\nPur non fondandosi su una considerazione conclusiva su questo punto fondamentale della lite, il giudice di pace ha tuttavia condannato il convenuto comunque a pagare fr. 100.--all’istante.\nSennonché è impossibile trovare nelle motivazioni di sentenza alcuna giustificazione della pronuncia: il primo giudice non ha ammesso in compensazione le contropretese del convenuto, ha ammesso l’esistenza di un rapporto contrattuale fra le parti, ha constatato che l’istante deve perciò essere adeguatamente compensato, per poi concludere “secondo il suo libero apprezzamento e con pieno convincimento” che il credito dovesse essere ridotto a fr. 100.--.\nÈ vero che il giudice gode di potere d’apprezzamento, ma limitatamente alla valutazione delle prove (art. 90 CPC) e rendendone conto nelle motivazioni (Cocchi/Trezzini, CPC annotato, art. 90, n. 12). Questo tipo di apprezzamento non può essere confuso con l’esenzione dall’esporre per quale ragione decisiva il giudice si è determinato in un certo modo; sentenze prive di motivazione in tal senso sono nulle in virtù dell’art. 285 cpv. 2 CPC (Cocchi/Trezzini, op. cit., art. 285, n. 2 e n. 9).\n7. Per questi motivi e non per quelli addotti dal ricorrente il ricorso dev’essere accolto. Per questa ragione a __________, che - oltre tutto - non ha dovuto far capo al patrocinio di un legale, non possono essere riconosciute indennità.\nPer i quali motivi,\nrichiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la vigente LTG\npronuncia:\n1. Il ricorso per cassazione 15 marzo 1995 di __________ è accolto.\n2. La sentenza 7 marzo 1995 del Giudice di pace del Circolo di Balerna è nulla.\n3. L’incarto è rinviato al Giudice di pace per nuovo giudizio.\n4. Non si prelevano spese né tassa di giustizia.\nNon si assegnano ripetibili.\n5. Intimazione a:\n- __________\nComunicazione alla Giudicatura di pace del circolo di Balerna.\nPer la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello\nIl presidente La segretaria"}