3’048.- oltre accessori, domanda accolta dal primo giudice limitatamente all’importo di fr. 762.-; preso atto che la ricorrente, in data 21 marzo 1995, ha ritirato il gravame per intervenuta transazione sul merito della vertenza (convenzione 17/21 marzo 1995); preso atto altresì che la transazione regola anche il carico delle spese di questa istanza e l’attribuzione delle ripetibili; decreta: 1. Il ricorso per cassazione 16 marzo 1994 di __________ è stralciato dai ruoli. 2. Le spese processuali, per complessivi fr. 200.- già anticipati dalla ricorrente, rimangono a suo carico per la metà mentre la rimanenza è dovuta in solido da __________ e dalla __________.