{"Signatur": "TI_TRAC_005", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1995-03-24", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_005_16-1995-64_1995-03-24.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=10532&nX40_KEY=4933428&nTrefferzeile=83&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "3758c95fd26405a0f5c8aa0277a115df"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["16.1995.64"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile 24.03.1995 16.1995.64"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La Camera di cassazione civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La Camera di cassazione civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 00:28:52", "Checksum": "01426868a53636b5e0c0e39d72010395", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile 24.03.1995 16.1995.64\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n|\n|\n|\n|\n|||\n|\nIncarto n. |\n24 marzo 1995 |\nIn nome |\n|\n||\n|\n|\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\ncomposta dei giudici: |\nSpartaco\nChiesa, presidente, Bruno Cocchi e\n|\n|\nsegretaria: |\nClaudia Petralli, vicecancelliera |\nsedente per giudicare il ricorso per cassazione 16 marzo 1994 presentato da\n|\n|\n__________ patr. dall’avv. __________\n|\n|\n|\n|\ncontro |\n|\nla sentenza 23 febbraio 1994 del Pretore della giurisdizione di Mendrisio nord nella causa procedura ordinaria inappellabile dipendente da istanza 28 ottobre 1991 promossa nei confronti di\n|\n|\n__________ e __________ rappr. dall’__________ (entrambi patrocinati dall’avv. __________)\n|\ncon la quale si chiedeva la condanna dei convenuti al pagamento in via solidale di fr. 3’048.- oltre accessori, domanda accolta dal primo giudice limitatamente all’importo di fr. 762.-;\npreso atto che la ricorrente, in data 21 marzo 1995, ha ritirato il gravame per intervenuta transazione sul merito della vertenza (convenzione 17/21 marzo 1995);\npreso atto altresì che la transazione regola anche il carico delle spese di questa istanza e l’attribuzione delle ripetibili;\ndecreta:\n1. Il ricorso per cassazione 16 marzo 1994 di __________ è stralciato dai ruoli.\n2. Le spese processuali, per complessivi fr. 200.- già anticipati dalla ricorrente, rimangono a suo carico per la metà mentre la rimanenza è dovuta in solido da __________ e dalla __________.\nCompensate le ripetibili di questa sede.\n3. Intimazione a:\n- __________\nComunicazione alla Pretura di Mendrisio nord\nPer la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello\nIl presidente La segretaria"}