| | | | ||| | Incarto n. | 24 marzo 1995 | In nome | | || | | ||||| | | ||||| | composta dei giudici: | Spartaco Chiesa, presidente, Bruno Cocchi e | | segretaria: | Claudia Petralli, vicecancelliera | sedente per giudicare il ricorso per cassazione 16 marzo 1994 presentato da | | __________ patr. dall’avv. __________ | | | | contro | | la sentenza 23 febbraio 1994 del Pretore della giurisdizione di Mendrisio nord nella causa procedura ordinaria inappellabile dipendente da istanza 28 ottobre 1991 promossa nei confronti di | | __________ e __________ rappr. dall’__________ (entrambi patrocinati dall’avv. __________) | con la quale si chiedeva la condanna dei convenuti al pagamento in via solidale di fr. 3’048.- oltre accessori, domanda accolta dal primo giudice limitatamente all’importo di fr. 762.-; preso atto che la ricorrente, in data 21 marzo 1995, ha ritirato il gravame per intervenuta transazione sul merito della vertenza (convenzione 17/21 marzo 1995); preso atto altresì che la transazione regola anche il carico delle spese di questa istanza e l’attribuzione delle ripetibili; decreta: 1. Il ricorso per cassazione 16 marzo 1994 di __________ è stralciato dai ruoli. 2. Le spese processuali, per complessivi fr. 200.- già anticipati dalla ricorrente, rimangono a suo carico per la metà mentre la rimanenza è dovuta in solido da __________ e dalla __________. Compensate le ripetibili di questa sede. 3. Intimazione a: - __________ Comunicazione alla Pretura di Mendrisio nord Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello Il presidente La segretaria