Quale rilevanza debba assumere tale revoca del mandato all’avvocato nella fattispecie in esame non è deducibile dal testo del ricorso. La censura ricorsuale circa l’estensione del mandato conferito all’istante, che a dire dell’insorgente si è limitata all’esperimento di un sopralluogo e all’allestimento di un rapporto in merito ai difetti comuni riscontrati negli appartamenti dei vari comproprie-tari, non può essere considerata poichè trattasi di una nuova allegazione, improponibile in seconda sede in virtù dell’art. 321 cpv. 1 lett. b CPC che vieta alle parti la facoltà di addurre in questa sede nuovi fatti, prove o eccezioni.