stato richiesto, non configura gli estremi del rimedio della cassazione di cui all’art. 327 lett. e CPC (Cocchi/ Trezzini, CPC, ad art. 327, n. 7 e 11); la censura come tale non può quindi essere accolta e neppure risulta dall’incarto che il ricorrente sia stato limitato in altro modo nei suoi diritti processuali. 5. Giusta l’art. 327 lett. g CPC una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente erronea di atti di causa o di prove.