Il ricorrente rimprovera al primo giudice di non aver considerato tutte le contestazioni sollevate in sede di contraddittorio e suffragate dalla documentazione prodotta in quella stessa sede. Rimprovera inoltre al primo giudice di avere erroneamente concluso alla fondatezza della pretesa avversaria nonostante questa non sia stata comprovata se non con la produzione della sola fattura. Al ricorso la controparte non ha presentato osservazioni. 4. Per quanto attiene al titolo di cassazione di cui all’art. 327 lett.