{"Signatur": "TI_TRAC_005", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1995-11-27", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_005_16-1995-63_1995-11-27.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=10531&nX40_KEY=4711554&nTrefferzeile=84&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "2d567c736ee291fcf0471ee405dcd0fd"}, "Scrapedate": "2026-02-09", "Num": ["16.1995.63"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile 27.11.1995 16.1995.63"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La Camera di cassazione civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La Camera di cassazione civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2193", "Zeit UTC": "09.02.2026 23:32:02", "Checksum": "027452994340cd1b344db2df6355ef1a", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile 27.11.1995 16.1995.63\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n\nLa censura ricorsuale circa l’estensione del mandato conferito all’istante, che a dire dell’insorgente si è limitata all’esperimento di un sopralluogo e all’allestimento di un rapporto in merito ai difetti comuni riscontrati negli appartamenti dei vari comproprie-tari, non può essere considerata poichè trattasi di una nuova allegazione, improponibile in seconda sede in virtù dell’art. 321 cpv. 1 lett. b CPC che vieta alle parti la facoltà di addurre in questa sede nuovi fatti, prove o eccezioni.\nAccertato e non contestato il conferimento del mandato all’ istante ad opera della rappresentante dei comproprietari e trattandosi a non dubitarne di mandato a titolo oneroso, la mercede, che il convenuto non ha contestato come eccessiva o non corrispondente alle prestazioni dell’istante, è così dovuta, indipendentemente dalla consegna di un referto scritto cui la fattura (doc. F) non fa cenno, tenuto conto che l’ing. _________ ammette di non aver potuto portare a termine che parte del mandato.\nIn merito all’importo richiesto al convenuto, al quale il primo giudice è giunto suddividendo la spesa complessiva - non contestata - per il numero di appartamenti del condominio ossia 14, va rilevato che questa ripartizione è stata richiesta dal convenuto medesimo (cfr. verbale d’udienza) che non può quindi rimetterla in discussione.\n7. Nell’esposto ricorsuale si legge anche un rimprovero al giudice di pace per l’esito diverso della analoga vertenza fra la ditta _________ e altri condomini. Tuttavia, la diversa ripartizione della spesa tra i vari condomini, in particolare con il signor _________ pure lui convenuto in giudizio al primo giudice, è improponibile dinanzi a questa Camera ritenuto che in prima sede questi ha addotto argomentazioni e contestazioni diverse rispetto a quelle dell’insorgente; perchè, pur trattandosi della stessa fattispecie, il primo giudice ha ritenuto di liquidare quella fattispecie equitativamente, ciò che può comportare soluzioni diverse; ma soprattutto perchè ogni ricorrente può fare oggetto di censura soltanto la sentenza che lo concerne, ciò che comporta la verifica di ogni giudizio per sé stesso.\n8. Alla controparte che non ha presentato osservazioni al gravame, non vengono assegnate ripetibili per questa sede.\nPer i quali motivi,\nrichiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la vigente LTG\npronuncia: 1. Il ricorso per cassazione 15 marzo 1995 di __________ è respinto.\n2. Tasse e spese del presente giudizio, per complessivi fr. 50.- già anticipati dal ricorrente, rimangono a suo carico.\n3. Intimazione a:\n- __________\nComunicazione alla Giudicatura di pace del circolo di Balerna.\nPer la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello\nIl presidente La segretaria"}