{"Signatur": "TI_TRAC_005", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1995-11-27", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_005_16-1995-63_1995-11-27.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=10531&nX40_KEY=4933417&nTrefferzeile=88&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "2d567c736ee291fcf0471ee405dcd0fd"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["16.1995.63"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile 27.11.1995 16.1995.63"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La Camera di cassazione civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La Camera di cassazione civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 00:19:06", "Checksum": "de5bd29eb0d561f4ed636d5896651fd5", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile 27.11.1995 16.1995.63\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n|\n|\n|\n|\n|||\n|\nIncarto n. |\n|\nIn nome |\n|\n||\n|\n|\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\ncomposta dei giudici: |\nChiesa,\npresidente,\n|\n|\nsegretaria: |\nPetralli, vicecancelliera |\nsedente per giudicare il ricorso per cassazione 15 marzo 1995 presentato da\n|\n|\n__________\n|\n|\n|\n|\ncontro |\n|\nla sentenza 7 marzo 1995 del Giudice di pace del circolo di Balerna nella causa a procedura ordinaria inappellabile promossa con istanza 24 novembre 1994 da\n|\n|\n__________ rappr. dall’ing. __________ |\ncon la quale si chiedeva il pagamento di fr. 292.- oltre accessori nonché il rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta dal convenuto al PE no. __________ dell’UEF di Mendrisio, domande parzialmente accolte dal primo giudice,\nletti ed esaminati gli atti,\nconsiderato\nin fatto e in diritto:\n1. Con istanza 24 novembre 1994 lo studio di ingegneria __________ ha convenuto in giudizio __________ al fine di ottenere il pagamento di fr. 292.- oltre accessori, importo corrispondente alla quota parte di una fattura emessa il 3 giugno 1993 per complessivi fr. 3’500.- e destinata “ai proprietari del Condominio __________”, riferita alla verifica tecnica di difetti.\nIn sede di contraddittorio il convenuto si è opposta alla pretesa avversaria contestando il criterio utilizzato per la ripartizione della spesa. Osserva inoltre che in data 17 maggio 1993 è stato revocato il mandato di rappresentanza conferito dai compro-prietari dello stabile “__________ ” all’avv. __________ che avrebbe disposto il mandato all’ing. __________per l’allestimento della verifica sul cui esito e contenuto il convenuto non ha potuto esprimersi non essendogli mai pervenuto alcun referto scritto.\n2. Con il querelato giudizio il primo giudice, accertato il conferi-mento del mandato da parte dell’avv. __________ allo studio di ingegneria __________ per l’allestimento della perizia in oggetto, ha concluso all’accoglimento dell’istanza limitatamente a fr. 250.- (invece di fr. 292.-), importo al quale è giunto suddividendo la fattura 3 giugno 1993 per il numero di appartamenti formanti il condominio “__________”, ossia 14.\n3. Con il presente tempestivo gravame __________ è insorto contro il predetto giudizio chiedendone l’annullamento sulla base dei titoli di cassazione di cui all’art. 327 lett. e) e g) CPC.\nIl ricorrente rimprovera al primo giudice di non aver considerato tutte le contestazioni sollevate in sede di contraddittorio e suffragate dalla documentazione prodotta in quella stessa sede. Rimprovera inoltre al primo giudice di avere erroneamente concluso alla fondatezza della pretesa avversaria nonostante questa non sia stata comprovata se non con la produzione della sola fattura.\nAl ricorso la controparte non ha presentato osservazioni.\n4. Per quanto attiene al titolo di cassazione di cui all’art. 327 lett. e CPC, ossia la violazione del diritto di essere sentito con partico-lare riferimento alla mancata assunzione della documentazione che l’insorgente sostiene di aver presentato al giudice in sede di contraddittorio, occorre rilevare che dal verbale di udienza, regolarmente sottoscritto dal ricorrente, si evince unicamente che in quella sede egli ha prodotto uno scritto datato 17 maggio 1993 dell’avv. __________ mentre nulla risulta in merito alla produzione di altra documentazione e dell’eventuale rifiuto del giudice di assumerla agli atti. La doglianza del ricorrente su una pretesa violazione del diritto di essere sentito, in relazione al rifiuto di un mezzo di prova che non risulta essere stato richiesto, non configura gli estremi del rimedio della cassazione di cui all’art. 327 lett. e CPC (Cocchi/ Trezzini, CPC, ad art. 327, n. 7 e 11); la censura come tale non può quindi essere accolta e neppure risulta dall’incarto che il ricorrente sia stato limitato in altro modo nei suoi diritti processuali.\n5. Giusta l’art. 327 lett. g CPC una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente erronea di atti di causa o di prove.\nPer costante giurisprudenza del Tribunale federale una decisione è arbitraria quando viola gravemente una norma o un principio giuridico chiaro ed indiscusso o quando contrasta in modo intollerabile con il sentimento della giustizia e dell’equità; arbitrio e violazione della legge non vanno confusi; per essere definita come arbitraria tale violazione dev’essere manifesta e riconosciuta (o riconoscibile) a prima vista; l’arbitrio non può essere ravvisato già nella circostanza che un’altra soluzione sarebbe immaginabile o persino preferibile; è doveroso scostarsi da questa scelta solamente se simile soluzione appare come insostenibile, in contraddizione palese con la situazione effettiva, non sorretta da ragione oggettiva e lesiva di un diritto certo (DTF 119 Ia 32 consid. 3, 119 Ia 117 consid. a).\n6. Nella concreta fattispecie la pretesa litigiosa si riferisce ai costi di allestimento di una verifica peritale per l’accertamento di alcuni difetti riscontrati nello stabile “__________” effettuata dallo studio di ingegneria __________. A sostegno della propria pretesa l’istante ha prodotto la fattura 3 giugno 1993, nonché alcuni richiami di pagamento, oltre a un documento denominato “situazione economica relativa ai costi di progettazione 1993”."}