L’assunto ricorsuale secondo il quale il mandato di rappre-sentanza nei confronti dell’istante sarebbe stato affidato a tre comproprietari designati dall’assemblea, non può essere considerato in quanto trattasi di una nuova allegazione impro-ponibile in seconda sede in virtù dell’art. 321 cpv. 1 lett. b CPC che vieta alle parti la facoltà di addurre in questa sede nuovi fatti, prove o eccezioni. L’osservazione non è comunque rilevante.