tuttavia il conferimento del mandato all’istante era sicuramente precedente, tant’è che in quella stessa data ha preso fine anche l’attività della stessa ditta (doc. F). Quale rilevanza debba assumere tale revoca del mandato all’avvocato nella fattispecie in esame non è deducibile dal testo del ricorso. L’assunto ricorsuale secondo il quale il mandato di rappre-sentanza nei confronti dell’istante sarebbe stato affidato a tre comproprietari designati dall’assemblea, non può essere considerato in quanto trattasi di una nuova allegazione impro-ponibile in seconda sede in virtù dell’art. 321 cpv.