Per quanto attiene al titolo di cassazione di cui all’art. 327 lett. e CPC, ossia la violazione del diritto di essere sentito, l’insorgente non ha sostanziato simile censura, ragione per la quale questa Camera non può esaminare il ben fondato della medesima. Né dall’incarto risulta che la ricorrente sia stata limitata nei suoi diritti processuali. 5. Giusta l’art. 327 lett. g CPC una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente erronea di atti di causa o di prove.