{"Signatur": "TI_TRAC_005", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1995-11-27", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_005_16-1995-62_1995-11-27.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=10530&nX40_KEY=4711554&nTrefferzeile=85&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "4f6330712c76d7fab222fe264e6ebef7"}, "Scrapedate": "2026-02-09", "Num": ["16.1995.62"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile 27.11.1995 16.1995.62"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La Camera di cassazione civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La Camera di cassazione civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2193", "Zeit UTC": "09.02.2026 23:32:02", "Checksum": "738a4aa27497613cc9c0aa61a5d9662b", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile 27.11.1995 16.1995.62\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n\nIn merito all’importo richiesto alla convenuta, al quale il primo giudice è giunto suddividendo la spesa complessiva - non contestata - per il numero di appartamenti del condominio ossia 14, va rilevato che questa ripartizione è stata richiesta dalla convenuta medesima (cfr. verbale d’udienza) la quale è quindi malvenuta a rimettere in discussione in questa sede un calcolo da lei proposto.\n7. Nell’esposto ricorsuale si legge anche un rimprovero al giudice di pace per l’esito diverso della analoga vertenza fra la ditta __________ e altri condomini. Tuttavia, la diversa ripartizione della spesa tra i vari condomini, in particolare con il signor __________ pure lui convenuto in giudizio dinanzi al primo giudice, è improponibile a questa Camera ritenuto che in prima sede questi ha addotto argomentazioni e contestazioni diverse rispetto a quelle dell’insorgente; perchè, pur trattandosi della stessa fattispecie, il primo giudice ha ritenuto di liquidare quella fattispecie equitativamente, ciò che può comportare soluzioni diverse; ma soprattutto perchè ogni ricorrente può fare oggetto di censura soltanto la sentenza che lo concerne, ciò che comporta la verifica di ogni giudizio per sé stesso.\n8. Alla controparte che non ha presentato osservazioni al gravame, non vengono assegnate ripetibili per questa sede.\nPer i quali motivi,\nrichiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la vigente LTG\npronuncia:\n1. Il ricorso per cassazione 15 marzo 1995 di __________ è respinto.\n2. Tasse e spese del presente giudizio, per complessivi fr. 50.- già anticipati dalla ricorrente, rimangono a suo carico.\n3. Intimazione a:\n- __________\nComunicazione alla Giudicatura di pace del circolo di Balerna.\nPer la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello\nIl presidente La segretaria"}