che -ultimata la procedura ricorsuale attinente al riparto d'imposta- con scritto 3 novembre 1995 il ricorrente ha comunicato a questa Camera di voler ritirare il proprio ricorso; che così stando le cose si giustifica lo stralcio della procedura ricorsuale (art. 352 CPC); che per quanto attiene alle spese del presente giudizio le stesse devono essere caricate interamente al ricorrente quale parte recedente (Cocchi/Trezzini, CPC, ad art. 148, n. 10); che alla controparte non vengono assegnate ripetibili avendovi la stessa rinunciato con scritto 9 novembre 1995 richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC pronuncia: 1.