che con istanza 29 settembre 1994 lo __________ ha chiesto il rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta da __________ al PE sopra menzionato notificatogli per il recupero di fr. 4’105.15, importo corrispondente all’ imposta cantonale 1992 oltre interessi e accessori; che con il querelato giudizio il primo giudice, ritenuta infondata l’eccezione sollevata dall’escusso in merito alla non esecutività della decisione di tassazione, essendo pendente una domanda di riparto dell’imposta ai sensi dell’art. 12 LT, ha accolto l’istanza;