{"Signatur": "TI_TRAC_005", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1995-11-23", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_005_16-1995-61_1995-11-23.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=10528&nX40_KEY=4711554&nTrefferzeile=93&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "07dd972193d48911602214edac8c2e55"}, "Scrapedate": "2026-02-09", "Num": ["16.1995.61"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile 23.11.1995 16.1995.61"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La Camera di cassazione civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La Camera di cassazione civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2193", "Zeit UTC": "09.02.2026 23:31:59", "Checksum": "5a72a0450bc29291641e0cc0e54b2e4e", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile 23.11.1995 16.1995.61\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\nsedente per giudicare il ricorso per cassazione 11 marzo 1995 presentato da\nla sentenza 27 febbraio 1995 del Segretario assessore della Pretura della giurisdizione di Mendrisio sud nella causa a procedura sommaria in tema di esecuzuioni e fallimenti promossa con istanza 29 settembre 1994 da\ncon la quale si chiedeva il rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta dall’ escusso al PE no. __________ dell’UEF di Mendrisio, domanda accolta dal primo giudice,\nletti ed esaminati gli atti,\nconsiderato\nin fatto e in diritto:\nche con istanza 29 settembre 1994 lo __________ ha chiesto il rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta da __________ al PE sopra menzionato notificatogli per il recupero di fr. 4’105.15, importo corrispondente all’ imposta cantonale 1992 oltre interessi e accessori;\nche con il querelato giudizio il primo giudice, ritenuta infondata l’eccezione sollevata dall’escusso in merito alla non esecutività della decisione di tassazione, essendo pendente una domanda di riparto dell’imposta ai sensi dell’art. 12 LT, ha accolto l’istanza;\nche con il presente tempestivo gravame, che deve essere trattato quale ricorso per cassazione in virtù dei combinati art. 15 CPC e 13 LOG, __________ è insorto contro il predetto giudizio chiedendone l’annullamento per il fatto che il primo giudice avrebbe erroneamente pronunciato il rigetto in via definitiva dell’opposizione nonostante mancasse agli atti un valido titolo esecutivo;\nche al ricorso è stato concesso effetto sospensivo con decreto 21 marzo 1995 del presidente di questa Camera;\nche con osservazioni 14 aprile 1995 la controparte postula la reiezione del gravame eccependone la nullità;\nche -ultimata la procedura ricorsuale attinente al riparto d'imposta- con scritto 3 novembre 1995 il ricorrente ha comunicato a questa Camera di voler ritirare il proprio ricorso;\nche così stando le cose si giustifica lo stralcio della procedura ricorsuale (art. 352 CPC);\nche per quanto attiene alle spese del presente giudizio le stesse devono essere caricate interamente al ricorrente quale parte recedente (Cocchi/Trezzini, CPC, ad art. 148, n. 10);\nche alla controparte non vengono assegnate ripetibili avendovi la stessa rinunciato con scritto 9 novembre 1995\nrichiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC\npronuncia:\n1. Il ricorso per cassazione 11 marzo 1995 di __________ è stralciato dai ruoli per desistenza.\n2. Le spese del presente giudizio, per complessivi fr. 50.-, già anticipati dal ricorrente, rimangono a suo carico.\n3. Intimazione a: - __________\nComunicazione alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio sud\nPer la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello\nIl presidente La segretaria"}