che nella concreta fattispecie la sentenza impugnata è regolarmente giunta all’Ufficio postale di _________ il 4 agosto 1994 dove è rimasta in giacenza sino al 16 agosto 1994, data dell’effettivo ritiro; - che quindi al momento dell’inoltro del ricorso per cassazione (data del timbro postale 25 agosto 1994) il termine ricorsuale di 10 giorni, considerando il termine di giacenza di 7 giorni, era già scaduto, donde la tardività del presente gravame; Per questi motivi, richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la vigente LTG pronuncia: 1. Il ricorso è irricevibile in quanto tardivo. 2. Le spese del presente giudizio, consistenti in: a) tassa di giustizia fr.