3; Cocchi/Trezzini, CPC, ad art. 124, n. 4); - che contrariamente a quanto ritenuto dalla ricorrente l’ordine di trattenere la corrispondenza non permette di salvaguardare i termini di ricorso facendoli decorrere dalla data di ritiro effettivo dell’atto (Cocchi/Trezzini, CPC, ad art. 124, n. 1 e 2); - che nella concreta fattispecie la sentenza impugnata è regolarmente giunta all’Ufficio postale di _________ il 4 agosto 1994 dove è rimasta in giacenza sino al 16 agosto 1994, data dell’effettivo ritiro;