d) dell’Ordinanza (1) della Legge sul servizio delle poste (RS 783.01); questo principio vale a condizione che le leggi cantonali di procedura non contengano disposizioni contrarie - nel caso del Cantone Ticino tale ipotesi non si verifica - per le intimazioni eseguite a norma del diritto federale come quelle del diritto cantonale (SJZ 1973 349; DTF 113 Ib 89, 109 Ia 18 consid. 4, 104 Ia 466 consid. 3; Cocchi/Trezzini, CPC, ad art. 124, n. 4);