La conclusione del primo giudice che ha parificato la perdita subita dagli istanti all’importo della fattura rimasta insoluta non è quindi arbitraria. Alla luce di quanto sopra esposto nella decisione pretorile, non è ravvisabile nessun motivo di cassazione. 7. Spese e ripetibili di questa sede seguono la soccombenza. Agli istanti non vengono riconosciute ripetibili, per altro neppure richieste, poiché la loro comunicazione 13 aprile 1995 non può essere assimilata a un allegato di osservazioni. Per i quali motivi, richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la vigente LTG pronuncia: 1. Il ricorso per cassazione di __________ è respinto. 2.