In questo caso particolare, il danno che deve essere risarcito corrisponde, non all’importo ci cui si trova arricchito l’erede ai sensi dell’art. 590 cpv. 2 CC, bensì alla perdita subita dal creditore che si vede precluso il suo credito poiché non inventariato. (Piotet, op. cit, p. 720-721; Escher, op. cit., N. 11 ad art. 590). Il danno può essere ridotto o soppresso a dipendenza dell’eventuale concolpa del creditore, ciò che nel caso concreto non è stato comprovato. La conclusione del primo giudice che ha parificato la perdita subita dagli istanti all’importo della fattura rimasta insoluta non è quindi arbitraria.