In altre parole, in caso di violazione dell’obbligo legale di informare l’autorità circa la situazione finanziaria del defunto, l’erede risponde nei confronti del creditore che non ha insinuato il suo credito del danno che gliene deriva, e ciò indipendentemente dalla realizzazione dei presupposti di cui all’art. 590 cpv. 2 CC, quindi anche se non è provata l’assenza di colpa del creditore (Oswald, op. cit., p. 20-21; Piotet, op. cit., p. 729-730; Tuor/ Picenoni, op. cit., N. 16 ad art. 581). In questo caso particolare, il danno che deve essere risarcito corrisponde, non all’importo ci cui si trova arricchito l’erede ai sensi dell’art. 590 cpv.