L’accertamento pretorile circa la violazione da parte della convenuta del suo obbligo di informazione sull’esistenza del debito controverso, deve quindi essere confermato. D'altra parte questo tipo di giudizio, fondato in buona parte sull'apprez-zamento, ben difficilmente potrebbe essere censurato d'arbitrio, a meno che il giudice disponesse di elementi oggettivi di giudizio tali da vincolare positivamente le sue conclusioni. 6. Mentre la convenuta ha disatteso il suo obbligo di informazione sulla situazione patrimoniale della defunta (art. 581 cpv. 3 CC), anche gli istanti hanno omesso di insinuare entro i termini il loro credito nella procedura di allestimento dell’inventario.