Alla luce di quanto sopra esposto, si può ben dire che nella concreta fattispecie, la convenuta - avendo percepito dalla cassa malati della madre un rimborso spese relativo alla degenza ospedaliera di quest’ultima - disponeva di sufficienti indizi per permetterle perlomeno di dubitare dell’esistenza di uno scoperto della madre nei confronti degli istanti, debito la cui esistenza e conoscenza viene peraltro confermata dalla stessa convenuta al punto 3.2 del suo ricorso. L’accertamento pretorile circa la violazione da parte della convenuta del suo obbligo di informazione sull’esistenza del debito controverso, deve quindi essere confermato.