Trattandosi di un obbligo di informazione legale, gli eredi devono darvi seguito anche se non ne sono esplicitamente richiesti (Tuor/Picenoni, loc. cit.). Se è pur vero che la dottrina limita questo obbligo di informa-zione ai debiti conosciuti e non anche a quelli che gli eredi avrebbero dovuto conoscere (BlZR XVII Band, 1918, N. 126, p. 228; Escher, Das Erbrecht, in Kommentar zum Schweizerischen Zivilgesetzbuch, N. 12 ad art. 581), è altrettanto vero che l’obbligo dell’erede si estende all’insieme della situazione patrimoniale del defunto (art. 581 cpv. 2 CC), compresi quindi i debiti che l’erede ritiene infondati e pretestuosi (Tuor/Picenoni, op. cit., N. 17 ad art. 581;