L’applicazione di questo disposto nella concreta fattispecie non può essere censurata. Infatti, all’erezione dell’inventario, prima ancora dei creditori, concorrono gli eredi ai quali incombe l’obbligo di notificare all’autorità preposta all’allestimento dell’inventario i debiti del defunto da loro conosciuti (Tuor/Picenoni, Das Erbrecht, in Schweizerisches Zivilgesetzbuch, BK, 1966, N. 17 ad art. 581). Trattandosi di un obbligo di informazione legale, gli eredi devono darvi seguito anche se non ne sono esplicitamente richiesti (Tuor/Picenoni, loc.