IV, 1975, p. 714). Accettando la successione con il beneficio di inventario l’erede si assume unicamente i debiti inventariati, ossia quelli notificati entro il termine assegnato ai creditori con la grida pubblicata sul FUC (art. 582 e 589 CC). Nel caso di specie il pretore ha risolto la vertenza applicando l’art. 581 cpv. 3 CC, che impone agli eredi l’obbligo di comuni-care all’autorità incaricata dell’erezione dell’inventario l’esi-stenza dei debiti del defunto da loro conosciuti. L’applicazione di questo disposto nella concreta fattispecie non può essere censurata.