anziché all’art. 590 cpv. 2 CC secondo il quale, l’erede risponde dei crediti non insinuati nell’inventario a condizione che la mancata tempestiva insinuazione non è dovuta a colpa del creditore e se l’erede si trova arricchito, presupposti questi che non sono stati comprovati. Con scritto 13 aprile 1995 la controparte ha chiesto la reiezione del gravame. 4. Giusta l’art. 327 lett. g CPC una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente erronea di atti di causa o di prove.