Il giudice, rimproverando alla convenuta un agire contrario alle regole della buona fede, ha posto a suo carico l’obbligo di pagamento della fattura litigiosa. 3. Con il presente tempestivo gravame, al quale è stato concesso effetto sospensivo con decreto 17 marzo 1995 del presidente di questa Camera, __________ è insorta contro il predetto giudizio postulandone l’annullamento sulla base del titolo di cassazione di cui all’art. 327 lett. g CPC. La ricorrente rimprovera al pretore di aver erroneamente applicato il diritto materiale, in particolare per aver sussunto la concreta fattispecie all’art. 581 cpv. 3 CC anziché all’art. 590 cpv.