Con sentenza 23 febbraio 1995 il Pretore della giurisdizione di Mendrisio-Nord, accertata la legittimazione attiva degli istanti sulla base della Legge sugli ospedali pubblici, ha accolto l’istanza addebitando alla convenuta la violazione dell’art. 581 cpv. 3 CC a motivo della mancata indicazione all’autorità incaricata dell’erezione dell’inventario dell’esistenza del debito controverso, debito che le doveva essere noto avendo ottenuto il relativo rimborso da parte della Cassa malati presso la quale era assicurata la madre. Il giudice, rimproverando alla convenuta un agire contrario alle regole della buona fede, ha posto a suo carico l’obbligo di pagamento della fattura litigiosa.