{"Signatur": "TI_TRAC_005", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1996-03-29", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_005_16-1995-59_1996-03-29.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=10526&nX40_KEY=4711547&nTrefferzeile=80&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "bed01cd96ae3c72d3133e7be48f60d93"}, "Scrapedate": "2026-02-09", "Num": ["16.1995.59"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile 29.03.1996 16.1995.59"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La Camera di cassazione civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La Camera di cassazione civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2193", "Zeit UTC": "09.02.2026 23:28:00", "Checksum": "ead2db632f9fe6a1502ea973d3f99980", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile 29.03.1996 16.1995.59\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n\nAlla luce di quanto sopra esposto, si può ben dire che nella concreta fattispecie, la convenuta - avendo percepito dalla cassa malati della madre un rimborso spese relativo alla degenza ospedaliera di quest’ultima - disponeva di sufficienti indizi per permetterle perlomeno di dubitare dell’esistenza di uno scoperto della madre nei confronti degli istanti, debito la cui esistenza e conoscenza viene peraltro confermata dalla stessa convenuta al punto 3.2 del suo ricorso.\nL’accertamento pretorile circa la violazione da parte della convenuta del suo obbligo di informazione sull’esistenza del debito controverso, deve quindi essere confermato. D'altra parte questo tipo di giudizio, fondato in buona parte sull'apprez-zamento, ben difficilmente potrebbe essere censurato d'arbitrio, a meno che il giudice disponesse di elementi oggettivi di giudizio tali da vincolare positivamente le sue conclusioni.\n6. Mentre la convenuta ha disatteso il suo obbligo di informazione sulla situazione patrimoniale della defunta (art. 581 cpv. 3 CC), anche gli istanti hanno omesso di insinuare entro i termini il loro credito nella procedura di allestimento dell’inventario.\nIn simile evenienza la dottrina ritiene prioritario l’obbligo di informazione degli eredi rispetto a quello imposto ai creditori di insinuare entro i termini il loro credito (Tuor/ Picenoni, op. cit., N. 7 ad art. 590). In altre parole, in caso di violazione dell’obbligo legale di informare l’autorità circa la situazione finanziaria del defunto, l’erede risponde nei confronti del creditore che non ha insinuato il suo credito del danno che gliene deriva, e ciò indipendentemente dalla realizzazione dei presupposti di cui all’art. 590 cpv. 2 CC, quindi anche se non è provata l’assenza di colpa del creditore (Oswald, op. cit., p. 20-21; Piotet, op. cit., p. 729-730; Tuor/ Picenoni, op. cit., N. 16 ad art. 581). In questo caso particolare, il danno che deve essere risarcito corrisponde, non all’importo ci cui si trova arricchito l’erede ai sensi dell’art. 590 cpv. 2 CC, bensì alla perdita subita dal creditore che si vede precluso il suo credito poiché non inventariato. (Piotet, op. cit, p. 720-721; Escher, op. cit., N. 11 ad art. 590). Il danno può essere ridotto o soppresso a dipendenza dell’eventuale concolpa del creditore, ciò che nel caso concreto non è stato comprovato.\nLa conclusione del primo giudice che ha parificato la perdita subita dagli istanti all’importo della fattura rimasta insoluta non è quindi arbitraria.\nAlla luce di quanto sopra esposto nella decisione pretorile, non è ravvisabile nessun motivo di cassazione.\n7. Spese e ripetibili di questa sede seguono la soccombenza. Agli istanti non vengono riconosciute ripetibili, per altro neppure richieste, poiché la loro comunicazione 13 aprile 1995 non può essere assimilata a un allegato di osservazioni.\nPer i quali motivi,\nrichiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la vigente LTG\npronuncia:\n1. Il ricorso per cassazione di __________ è respinto.\n2. Le spese del presente giudizio, consistenti in:\na) tassa di giustizia fr. 100.-\nb) spese fr. 50.-\nT o t a l e fr. 150.-\ngià anticipate dalla ricorrente, rimangono a suo carico.\n3. Intimazione a: - __________\nComunicazione alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio Nord\nPer la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello\nIl presidente La segretaria"}