{"Signatur": "TI_TRAC_005", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1996-03-29", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_005_16-1995-59_1996-03-29.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=10526&nX40_KEY=4933410&nTrefferzeile=84&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "bed01cd96ae3c72d3133e7be48f60d93"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["16.1995.59"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile 29.03.1996 16.1995.59"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La Camera di cassazione civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La Camera di cassazione civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 00:13:47", "Checksum": "31ec85750d82a31994398c6acdbd413f", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile 29.03.1996 16.1995.59\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\nda\n|\n|\n__________ rappr. dall’__________\n|\ncon la quale l’istante ha chiesto il pagamento di fr. 1’345.75 oltre accessori nonché il rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta dalla convenuta al PE no. __________ dell’UEF di Mendrisio, domande accolte dal primo giudice,\nletti ed esaminati gli atti,\nconsiderato\nin fatto e in diritto:\n1. Con istanza 13 ottobre 1994 l’__________ e l’__________ hanno convenuto in giudizio __________ al fine di ottenere il pagamento di fr. 1’345.75 a saldo della fattura 31 marzo 1993 emessa per le cure mediche e ospedaliere prestate a favore della madre della convenuta, signora __________, nel frattempo deceduta.\nIn sede di contraddittorio la convenuta si è opposta alla pretesa avversaria eccependo in primo luogo la carenza di legittima-zione attiva degli istanti; nel merito solleva l’eccezione di perenzione dell’azione non avendo gli istanti insinuato il loro credito nell’ambito della procedura di allestimento dell’inventario, con il beneficio del quale gli eredi hanno accettato la successione.\n2. Con sentenza 23 febbraio 1995 il Pretore della giurisdizione di Mendrisio-Nord, accertata la legittimazione attiva degli istanti sulla base della Legge sugli ospedali pubblici, ha accolto l’istanza addebitando alla convenuta la violazione dell’art. 581 cpv. 3 CC a motivo della mancata indicazione all’autorità incaricata dell’erezione dell’inventario dell’esistenza del debito controverso, debito che le doveva essere noto avendo ottenuto il relativo rimborso da parte della Cassa malati presso la quale era assicurata la madre. Il giudice, rimproverando alla convenuta un agire contrario alle regole della buona fede, ha posto a suo carico l’obbligo di pagamento della fattura litigiosa.\n3. Con il presente tempestivo gravame, al quale è stato concesso effetto sospensivo con decreto 17 marzo 1995 del presidente di questa Camera, __________ è insorta contro il predetto giudizio postulandone l’annullamento sulla base del titolo di cassazione di cui all’art. 327 lett. g CPC. La ricorrente rimprovera al pretore di aver erroneamente applicato il diritto materiale, in particolare per aver sussunto la concreta fattispecie all’art. 581 cpv. 3 CC anziché all’art. 590 cpv. 2 CC secondo il quale, l’erede risponde dei crediti non insinuati nell’inventario a condizione che la mancata tempestiva insinuazione non è dovuta a colpa del creditore e se l’erede si trova arricchito, presupposti questi che non sono stati comprovati.\nCon scritto 13 aprile 1995 la controparte ha chiesto la reiezione del gravame.\n4. Giusta l’art. 327 lett. g CPC una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente erronea di atti di causa o di prove.\nPer costante giurisprudenza del Tribunale federale una decisione è arbitraria quando viola gravemente una norma o un principio giuridico chiaro ed indiscusso o quando contrasta in modo intollerabile con il sentimento della giustizia e dell’equità; arbitrio e violazione della legge non vanno confusi; per essere definita come arbitraria tale violazione dev’essere manifesta e riconosciuta (o riconoscibile) a prima vista; l’arbitrio non può essere ravvisato già nella circostanza che un’altra soluzione sarebbe immaginabile o persino preferibile; è doveroso scostarsi da questa scelta solamente se simile soluzione appare come insostenibile, in contraddizione palese con la situazione effettiva, non sorretta da ragione oggettiva e lesiva di un diritto certo (DTF 119 Ia 32 consid. 3, 119 Ia 117 consid. a).\n5. Controversa nella concreta fattispecie è la questione relativa agli effetti della mancata tempestiva notifica del credito degli istanti nell’ambito della successione della madre della convenuta, accettata con il beneficio d’inventario.\nScopo dell’inventario previsto dagli art. 580 segg. CC è quello di informare gli eredi circa gli attivi e passivi della successione, di modo che essi possano decidere se accettarla o ripudiarla (Piotet in Traité de droit privé suisse, Vol. IV, 1975, p. 714). Accettando la successione con il beneficio di inventario l’erede\nsi assume unicamente i debiti inventariati, ossia quelli notificati entro il termine assegnato ai creditori con la grida pubblicata sul FUC (art. 582 e 589 CC).\nNel caso di specie il pretore ha risolto la vertenza applicando l’art. 581 cpv. 3 CC, che impone agli eredi l’obbligo di comuni-care all’autorità incaricata dell’erezione dell’inventario l’esi-stenza dei debiti del defunto da loro conosciuti.\nL’applicazione di questo disposto nella concreta fattispecie non può essere censurata.\nInfatti, all’erezione dell’inventario, prima ancora dei creditori, concorrono gli eredi ai quali incombe l’obbligo di notificare all’autorità preposta all’allestimento dell’inventario i debiti del defunto da loro conosciuti (Tuor/Picenoni, Das Erbrecht, in Schweizerisches Zivilgesetzbuch, BK, 1966, N. 17 ad art. 581). Trattandosi di un obbligo di informazione legale, gli eredi devono darvi seguito anche se non ne sono esplicitamente richiesti (Tuor/Picenoni, loc. cit.).\nSe è pur vero che la dottrina limita questo obbligo di informa-zione ai debiti conosciuti e non anche a quelli che gli eredi avrebbero dovuto conoscere (BlZR XVII Band, 1918, N. 126, p. 228; Escher, Das Erbrecht, in Kommentar zum Schweizerischen Zivilgesetzbuch, N. 12 ad art. 581), è altrettanto vero che l’obbligo dell’erede si estende all’insieme della situazione patrimoniale del defunto (art. 581 cpv. 2 CC), compresi quindi i debiti che l’erede ritiene infondati e pretestuosi (Tuor/Picenoni, op. cit., N. 17 ad art. 581; Oswald, Die Auskunftspflicht im Erbgang, 1976, p. 19 e 20)"}