il giudice può infatti fare astrazione dal contenuto di una testimonianza solo quando la stessa risulti inveritiera o poco credibile (Cocchi/Trezzini, CPC, art. 90, n. 19; II CCA 23 agosto 1994 in re Q./C.SA). Ora, nella fattispecie non vi è motivo di ritenere che il rapporto di subordinazione con la ditta __________ possa aver indotto i testi __________ e __________ a dare una versione distorta dei fatti né del resto lo stesso ricorrente indica i motivi concreti che possano far apparire dubbie le loro testimonianze: ne discende che le stesse, nella misura in cui permettono al giudice di fondare il proprio convincimento, possono essere tenute in considerazione.