Compito del perito è infatti quello di mettere a disposizione del giudice le proprie conoscenze specifiche e tecniche della materia al fine di accertare questioni di fatto (Cocchi/Trezzini, CPC, ad art. 247, n. 1 e 3) e non quello di esprimere avvisi e pareri che esulano dal suo campo specifico (Cocchi/Trezzini, op.cit., ad art. 253, n. 6). Ne discende pertanto che su questo punto il ricorso, in tanto in quanto propone una diversa interpretazione della perizia giudiziaria non può essere accolto. 6.