Infatti, nelle risposte riportate nell’atto ricorsuale e sulle quali l’insorgente fonda la propria tesi, il perito formula pure ipotesi e giunge a conclusioni che non si fondano sulle sue conoscenze tecniche e specialistiche del problema riportate al caso concreto, ma esprimono semplicemente la sua opinione personale che, in quanto tale, non vincola il giudice. Compito del perito è infatti quello di mettere a disposizione del giudice le proprie conoscenze specifiche e tecniche della materia al fine di accertare questioni di fatto (Cocchi/Trezzini, CPC, ad art. 247, n. 1 e 3) e non quello di esprimere avvisi e pareri che esulano dal suo campo specifico (Cocchi/Trezzini, op.cit.