Di nessun conforto alla tesi ricorsuale è quanto espresso dal perito giudiziario nel suo referto 3 aprile 1991 e riportato ai punti 3a) e 3b) del ricorso, espressione di opinioni che a giusta ragione il primo giudice non ha considerato ai fini del suo convincimento. Infatti, nelle risposte riportate nell’atto ricorsuale e sulle quali l’insorgente fonda la propria tesi, il perito formula pure ipotesi e giunge a conclusioni che non si fondano sulle sue conoscenze tecniche e specialistiche del problema riportate al caso concreto, ma esprimono semplicemente la sua opinione personale che, in quanto tale, non vincola il giudice.