La mancanza della prova delle circostanze di fatto costitutive del diritto obbliga il giudice a decidere in sfavore di chi ha asserito l’esistenza di detto diritto (Kummer, Berner Kommentar, n. 20 ad art. 8 CC). Questa regola generale sull’onere della prova vale evidente-mente anche nell’ambito del contratto di appalto. Il committente che, come il ricorrente, vuole opporsi al pagamento della mercede a motivo della mancata esecuzione a regola d’arte dell’opera (art. 368 CO) deve fornire la prova del difetto dell’opera e, nel caso chieda il risarcimento del danno, del nesso causale adeguato tra il difetto e il danno (II CCA 3 gennaio 1994 in re R./.B.SA).