L’art. 8 CC impone a chi intende dedurre il proprio diritto da una circostanza di fatto l’obbligo di provare detta circostanza (II CCA 3 gennaio 1994 in re R./.B.SA). La mancanza della prova delle circostanze di fatto costitutive del diritto obbliga il giudice a decidere in sfavore di chi ha asserito l’esistenza di detto diritto (Kummer, Berner Kommentar, n. 20 ad art. 8 CC). Questa regola generale sull’onere della prova vale evidente-mente anche nell’ambito del contratto di appalto.